T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 06 agosto 2024, n. 704 – Pres. Pedron, Est. Limongelli
L'esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude, per ciò stesso, l'installazione di un impianto di telecomunicazioni, bensì impone una valutazione più rigorosa (che deve tradursi in una motivazione effettiva e non tautologica) degli aspetti di compatibilità paesaggistica; la normativa speciale di matrice statale tende a salvaguardare i "beni ambientali", ossia quei beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico o correlati alla tutela della salute e, da un lato, non consente di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti (come, ad esempio, quelle afferenti ad una generica incompatibilità del progetto con il contesto ambientale, attraverso valutazioni apodittiche e prive di oggettiva giustificazione, destinate soltanto ad impedire, in maniera indebita, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni), mentre, dall'altro, impone una valutazione rigorosa ma effettiva proprio in presenza di vincoli paesaggistici.
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