T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 04 marzo 2024, n. 165 – Pres. Massari, Est. Rossetti
Un onere d’immediata impugnazione sorge esclusivamente per le “clausole immediatamente escludenti”, cioè quelle clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione che, in quanto tali, sono idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione soggettiva dell’interessato ed a far sorgere, di conseguenza, un interesse immediato all’impugnazione. Vanno fatte rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” le clausole impositive, ai fini della partecipazione di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; le clausole impositive di obblighi contra ius; clausole contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate.
Comments