T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 28 giugno 2024, n. 574 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo
La ratio che ispira il rilascio del porto d’arma per difesa personale, che rappresenta una eccezionale deroga al normale divieto di detenere armi, si giustifica in ragione del pericolo attuale per l’incolumità personale dell’istante, valendo al di fuori di questo caso la regola generale per cui è compito dell’autorità di pubblica sicurezza – e non dei privati – vegliare sulla sicurezza dei cittadini. È evidente, allora, che proprio la necessità di garantire il carattere eccezionale del rilascio del titolo di polizia rispetto alla regola generale posta dall’ordinamento impone all’istante di dar prova, con periodicità appunto annuale, della persistente attualità del bisogno dell’arma. In tema di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, dunque, l'esistenza del "dimostrato bisogno" dell'arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola. Esso non può nemmeno ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro. Con riguardo alla prova del "dimostrato bisogno", essa ricade sul richiedente, e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell'onere probatorio. Chi chiede il rinnovo deve sempre provare l'esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia, e l'esigenza di dar corso a questa verifica con frequente periodicità è confermata dal secondo periodo del terzo comma del citato art. 42 TULPS, per cui “la licenza ha validità annuale” (periodo aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5).
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