T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 10 settembre 2024, n. 737 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo
La motivazione del diniego di compatibilità paesaggistica è da ritenersi sufficiente quando evidenzi l'impatto dell'opera sulla bellezza naturale e l'esigenza di tutelarla e, in caso di motivazione succinte, se rileva gli estremi logici dell'incompatibilità di un manufatto con il contesto tutelato.
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