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Sulla inefficacia degli atti amministrativi ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, l. n. 241/1990

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 agosto 2024, n. 715 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

Come noto, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990, le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14 ter, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Orbene la locuzione utilizzata dal legislatore (“sono inefficaci”) mira a chiarire definitivamente che l'organo che si pronuncia tardivamente ha perso il potere di decidere: dunque il suo atto, adottato in carenza di potere relativamente ad uno specifico progetto, è privo di effetti nell'ordinamento amministrativo.

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