T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 02 agosto 2024, n. 690 – Pres. Pedron, Est. Limongelli
L’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure o la restituzione in pristino, può trovare applicazione unicamente a fronte di vizi che riguardino la forma e la procedura e che - alla luce di una valutazione in concreto effettuata dall'Amministrazione - risultino non rimuovibili; ciò in quanto la tutela dell'affidamento attraverso l'eccezionale potere di sanatoria contemplato dall'art. 38 d.P.R. n. 380/2001 non può giungere sino a consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, pena l'inammissibile elusione del principio di programmazione e l'irreversibile compromissione del territorio, ma è piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimità di quanto assentito.
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