Settore: Edilizia e Beni Culturali
Keywords: Beni culturali – Poteri ministeriali – Ordini di riduzione in pristino – Competenza
Ai sensi dell'art. 160, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, la competenza a adottare ordini di riduzione in pristino di opere eseguite in violazione di obblighi di protezione e conservazione stabiliti dagli artt. 20 e ss., Cod. Urbani appartiene direttamente al Ministero, senza interposizioni di sorta ad opera della locale Soprintendenza. Tale conclusione risulta confermata dalla previsione di cui all'art. 21 d.lgs. cit., che attribuisce direttamente al Ministero il potere di ordinare la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali. Sicché è evidente, per ovvie ragioni di simmetria, che la competenza ad ordinare riduzioni in pristino non può che essere attribuita alla stessa autorità titolare del potere autorizzatorio.
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