Settore: Processo Amministrativo
Keywords: Ricorso straordinario – Ministero competente – Rimessione degli atti – Casi
La rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare, ai sensi dell’articolo 10, comma III, del D.P.R. 1199/1971, prevista per il caso in cui il ricorso «è inammissibile in sede giurisdizionale», ha carattere eccezionale e può avere luogo allorché tale inammissibilità derivi dall’irritualità dell’atto di opposizione (ad esempio per tardività o per difetto di elementi essenziali o di notifica; ed ancora in cui difetti la giurisdizione del giudice amministrativo), con esclusione di ogni altra causa, come quelle relative al ricorso straordinario in sé o ai vizi dell’atto di trasposizione. Nell’esprimere un favor per la trattazione del ricorso in sede giurisdizionale, la norma si propone di fare comunque salva l’impugnazione allorché la trasposizione in quest’ultima sia viziata per cause imputabili alla parte opponente, oppure in cui non vi sia la giurisdizione del giudice amministrativo. Laddove la potestà giurisdizionale comunque vi sia, viene invece meno il presupposto per la restituzione degli atti al Ministro competente. La domanda originaria, proposta con il ricorso straordinario, è infatti salva, perché riproponibile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. davanti al giudice munito di giurisdizione.
Comments