Eventuali produzioni documentali successive all’emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell’emissione non lo era. Né sussiste un obbligo per l’Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata. Del resto, diversamente opinando, da un lato subirebbe una notevole dequotazione il principio di autoresponsabilità perché gli interessati sarebbero disincentivati a presentare tempestivamente all’Amministrazione la documentazione occorrente se potessero confidare che, anche a fronte di una presentazione tardiva, l’Amministrazione terrà pur sempre in considerazione quella documentazione e provvederà nuovamente sull’istanza; dall’altro lato, l’esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità) dell'azione amministrativa – anch’essa valorizzata dalla pronunce sopra citate – risulterebbe frustrata, perché i tempi dell’Amministrazione verrebbero indebitamente condizionati dagli ingiustificati ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria al procedimento.
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