Settore: Processo Amministrativo
Keywords: Principio di non contestazione – Processo amministrativo – Rapporti – Applicabilità
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 17 giugno 2022, n. 609 – Pres. Massari, Est. Massari
Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all' art. 115 c.p.c. Il principio di non contestazione trova applicazione anche nel processo amministrativo essendosi ritenuto che, laddove l'Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice, né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente.
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