Settore: Edilizia
Keywords: Appartamenti per vacanze – Standard qualitativi – Dotazioni minime – Verifica del Comune
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 03 giugno 2022, n. 548 – Pres. Massari, Est. Pedron
L’art. 37 della LR 27/2015 attribuisce alla Regione il potere di regolamentazione degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie per una serie di strutture ricettive non alberghiere, tra cui le case e gli appartamenti per vacanze. In questo quadro, la potestà normativa dei Comuni sulle case e sugli appartamenti per vacanze non si azzera, in quanto trova il suo fondamento nella generale competenza in materia urbanistica ed edilizia. Deve però rispettare gli indirizzi stabiliti dalle norme statali e regionali di settore, anche per quanto riguarda il bilanciamento tra obiettivi di interesse pubblico e sacrifici economici imposti ai privati. La competenza comunale, in dettaglio, è tutelata dalle disposizioni di legge che collocano a livello comunale, tra l’altro, la promozione dell’eliminazione delle barriere architettoniche, l’elaborazione del piano urbano del traffico in relazione alla disponibilità di parcheggi pertinenziali e l’individuazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. A tal fine, il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico connessi alla sfera di competenza comunale giustifica l’imposizione di limiti alla proprietà privata e all’iniziativa economica. Con riguardo alla gestione delle procedure amministrative, la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni comunali può essere concentrata indifferentemente nella SCIA di inizio attività o nella segnalazione certificata di agibilità.
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