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Porto d’armi per difesa personale e valutazioni della P.A.

  • cadlo2
  • 4 giu 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 17 maggio 2024, n. 425 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano

Il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività. Il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un'analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa è peculiare rispetto a quella alla base degli altri provvedimenti permissivi. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato. Ora, con specifico riguardo alla licenza di porto d’armi per difesa personale, l'Autorità di pubblica sicurezza ha l'onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l'uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell'interessato di proteggersi da una situazione di pericolo. A tal fine, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l'incolumità personale dell'istante, che giustifica il "dimostrato bisogno dell'arma" e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto né dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro.

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