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Permesso di costruire e formazione del c.d. “silenzio assenso”

Settore: Edilizia


Keywords: Permesso di costruire – Silenzio assenso – Formazione – Requisiti


T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 03 novembre 2021, n. 911 – Pres. Limongelli, Est. Garbari

In materia di permesso di costruire, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista. Quindi perché possa ritenersi formato il provvedimento implicito di assenso, occorre verificare che, oltre all'inutile decorso del tempo necessario alla conclusione del procedimento, la domanda sia stata presentata dal soggetto legittimato alla richiesta (ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001), nonché corredata dalle attestazioni, dagli elaborati grafici e dalle asseverazioni espressamente richieste e che, infine, non sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistici o culturali.

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