T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 10 agosto 2024, n. 709 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo
Il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività sportiva, come nel caso di specie, che presuppone un'analisi comparativa degli interessi coinvolti, ove assume carattere prevalente, nella determinazione dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva, privi di intento sanzionatorio o punitivo.
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