T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 luglio 2024, n. 679 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo
La comunicazione interdittiva antimafia ha natura vincolata in presenza dei presupposti previsti dalla legge; le cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 operano nella fase propedeutica all’instaurazione di un rapporto giuridico pubblicistico, sia esso di natura provvedimentale o contrattuale, e ne condizionano la conservazione dal momento che la sottoposizione a una misura di prevenzione o l’aver riportato una condanna per gravi reati (art. 67, comma 1 e 8 del cod. ant.) determina una particolare forma di incapacità giuridica ex lege, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione.
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