T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 17 maggio 2024, n. 421 – Pres. Pedron, Est. Limongelli
Allorquando venga in rilievo un fatto che sia valutato quale illecito professionale in base ad una sentenza penale di condanna non definitiva, occorre rifarsi alla norma di cui all'art. 57, par. 7, della Direttiva n. 2014/24/UE che ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali, sia quella delle false dichiarazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione) non può essere superiore a tre anni dalla data del fatto in questione. Di conseguenza, è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 che sia stato commesso oltre tre anni prima dell'indizione della procedura di gara; conclusione alla quale si è giunti, dapprima, richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale e osservando come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse un evidente contrasto con tale principio, per la possibilità riconosciuta all'Amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che, per il tempo trascorso, non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico. Un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza l'individuazione di un preciso limite di operatività, infatti, potrebbe rivelarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della Stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di un'impresa.
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