T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 12 febbraio 2024, n. 113 – Pres. Massari, Est. Limongelli
L’art. 3 D.P.R. 380 del 2001 prevede che sono considerati interventi di “nuova costruzione”, tra l’altro, “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati (…) come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (…)”. Al riguardo, per individuare la natura precaria di un'opera, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui, se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili; rivelandosi, conseguentemente, idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale e l'amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici.
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