T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 142 – Pres. Gabbricci, Est. Fede
Non può ragionevolmente negarsi che laddove l'intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell'area di riferimento, il procedimento debba arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità paesaggistica. Invero il senso fatto proprio dal tenore letterale delle parole [dell’art. 146, comma 7, secondo periodo, d.lgs. 42/2004], che impone “gli accertamenti del caso” in funzione del rispetto della regolamentazione vincolistica, implica innanzi tutto uno screening preventivo destinato a sfociare in un immediato rigetto laddove più approfondite valutazioni di merito si palesino del tutto superflue, per la radicale inammissibilità tipologica dell'attività edilizia: ciò del resto risponde a elementari ragioni di economia procedimentale che impongono di non onerare inutilmente la Soprintendenza di un'attività priva di qualsiasi utilità, allorquando non sussista alcuna possibilità di realizzare alcunché”. Alla luce di ciò, dunque, il Comune, per ragioni di economia procedimentale, può rigettare l’istanza di autorizzazione paesaggistica, senza valutare la compatibilità paesaggistica, nel caso di radicale inammissibilità tipologica dell'attività edilizia, cioè allorquando non sussista alcuna possibilità di realizzare alcunché.
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