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Destinazioni urbanistiche e impianti di comunicazione elettronica: compatibilità

Settore: Telecomunicazioni e Urbanistica

Keywords: Comunicazioni – Impianti – Destinazione urbanistica – Compatibilità

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 aprile 2023, n. 371 – Pres. Gabbricci, Est. Gabbricci

La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è di preminente interesse generale (art. 3, II comma, del d.lgs. 259/2003 cit.), e tali impianti, e le relative opere accessorie, hanno carattere di pubblica utilità, ex art. 12 segg. del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (art. 51 d. lgs. cit.); inoltre, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, incluse le stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, giusta artt. 43, IV comma e 44, I comma, d. lgs. cit., sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, VII comma, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ciò quindi comporta che tali impianti devono ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione impressa dagli strumenti urbanistici e, dunque, con ogni zona del territorio comunale poiché dall'art. 43, IV comma, cit., si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, ferme comunque restando le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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